Art. 5.
(Rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali e con il Comitato per i minori stranieri).

      1. Il Garante può chiedere informazioni e documenti alla Commissione per le adozioni internazionali prevista dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e al Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 dei testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di verificare l'effettività della tutela dei diritti dei minori.

 

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